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NORMATIVA GENERALE

Articolo 1. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

  1. Il presente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è predisposto in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 351 e degli articoli 22 e 23 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.

Articolo 2 – Obiettivi

  1. In conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione statale e comunitaria, il presente Piano si propone l’obiettivo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento della riduzione degli inquinanti nel pieno rispetto della tempistica evidenziata da dette normative, come meglio specificato nelle Tabelle allegate al presente Piano.

Articolo 3 – Misure e azioni

  1. Le azioni del Piano sono organizzate secondo due livelli di intervento:
  • misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi.
  • azioni di intervento che prospettano una gamma di provvedimenti da specificare all’interno dei piani applicativi precedentemente concordati.

Articolo 4 – Comitato di indirizzo e sorveglianza

  1. E' costituito il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Giunte provinciali del Veneto e dai Sindaci dei Comuni Capoluogo.
  2. Il Comitato elabora le indicazioni per la redazione dei Piani di azione, dei Piani di risanamento e dei Piani di mantenimento e provvede altresì a verificarne, con cadenza annuale, l’efficacia.

Articolo 5 – Competenza dei Comuni

  1. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 351/1999 elaborano i Piani di Azione da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.
  2. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" e "B" ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 351/1999 elaborano i Piani di risanamento da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.
  3. I Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A", "B" e "C" ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 351/1999 elaborano i Piani di mantenimento da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio.
  4. I Comuni di cui ai precedenti commi attuano quanto previsto dai Piani stessi.

Articolo 6 – Competenza delle Province

  1. Le Province approvano i Piani d’Azione, i Piani di risanamento e i Piani di mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni.
  2. Le Province, in caso d’inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d’allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

Articolo 7 –Tavolo Tecnico Zonale

  1. Presso ogni Provincia viene istituito un tavolo tecnico zonale presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni inseriti nelle zone classificate "A" , "B" e “C”.
  2. Il Tavolo Tecnico ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di Azione, di Risanamento e di Mantenimento, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificarne la loro applicazione.

Articolo 8 – Durata

  1. Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ha efficacia a tempo indeterminato, ed è sottoposto a revisione ogni tre anni e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per adeguamento a normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla base dei dati raccolti e delle esperienze acquisite.

Articolo 9 - Varianti ed aggiornamenti

  1. Le varianti al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
  2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del presente Piano:
    1. La modifica parziale dell’elenco dei Comuni inseriti nelle varie zone a diverso grado di criticità rispetto ai valori limite previsti, individuate sulla base dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999.
    2. Gli aggiornamenti del Piano conseguenti a decisioni assunte dal Comitato di indirizzo e sorveglianza nell'ambito delle proprie competenze.
  3. L'inserimento di un Comune in una diversa zona, con riguardo alla criticità dei limiti previsti, rispetto a quella individuata dal Presente Piano, può essere richiesto dal Comune direttamente interessato sulla base della dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche che giustificano tecnicamente detta modifica.
  4. Le varianti al presente Piano previste al precedente comma 2 sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti interessati e la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, e successive modifiche.